Anche se disoccupato deve all’ex l’assegno per il figlio

Con un decreto del 15 aprile 2015, il Tribunale di Milano, ha sancito che “Un genitore, anche se disoccupato, deve versare all’ex coniuge l’assegno per il mantenimento del figlio che non vive con lui. È quanto ha stabilito il Tribunale di Milano forte del principio che, in caso di divorzio o separazione, bisogna comunque garantire al minore lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio. A tal fine è stato chiarito che lo stato di disoccupazione, anche se incolpevole, non esonera dall’obbligo di mantenimento.

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