Una breve premessa:  il termine paradosso deriva dal greco ed e’ composto da para (contro) e doxa (opinione); letteralmente significa quindi “che va contro l’opinione corrente”.

Dall’enciclopedia Treccani: (il paradosso è una) affermazione, proposizione, tesi, opinione che, per il suo contenuto o per la forma in cui è espressa, appare contraria all’opinione comune o alla verosimiglianza e riesce perciò sorprendente o incredibile.

Quando il paradosso è contrario ai principi elementari della logica, conduce ad una contraddizione.

Vorrei attirare la vostra attenzione sul “paradosso del comma 22″: il paradosso del comma 22 è un paradosso contenuto nel romanzo Catch 22 (Comma 22) di Joseph Heller e riguarda un’apparente possibilità di scelta in una regola o in una procedura, dove in realtà, per motivi logici nascosti o poco evidenti, non ci sono alternative ma vi è solo un’unica soluzione possibile.

art. 12 comma 21: “L’unico motivo valido per chiedere il congedo dal fronte è la pazzia” art. 12 comma 22: “Chiunque chieda il congedo dal fronte non è pazzo”

Se il comma 21 sembra offrire la possibilità di chiedere il congedo, questa possibilità è negata dal comma 22, che sancisce che chiunque si avvalga del comma 21 per chiedere il congedo, proprio per il fatto di averlo richiesto non può ottenerlo: all’atto pratico non si può in alcun modo ottenere il congedo, sebbene sembri che esista la possibilità di farlo.

E’ quanto avviene in caso di divorzio o separazione applicando il concetto del “friendly parent”.

imageIl “friendly parent” (“il genitore amichevole”) è comunemente definito dalla giurisprudenza come quel genitore che “actively supports the child’s contact and relationship with the other parent”,cioè che contribuisce attivamente al mantenimento del rapporto fra la prole e l’altro genitore (THE “FRIENDLY PARENT” CONCEPT: A FLAWED FACTOR FOR CHILD CUSTODY, Margaret K. Dore)

La “friendly parent provision” è un concetto sulla base del quale si pretende di giudicare la competenza genitoriale in sede di separazione: è un bravo genitore quel genitore che -dopo la separazione – agisce in modo da incoraggiare e favorire i contatti del minore con l’altro genitore.

La “friendly parent provision” venne introdotta in Australia con il Family Law Act nel 2006, per essere poi abrogata nel 2011 con ilFamily Law Legislation Amendment (Family Violence and Other Measures) Act.

Perché?

Se confrontiamo la “friendly parent provision” con il paradosso del comma 22, ci rendiamo subito conto della somiglianza: la “friendly parent provision” toglie ogni possibilità di scelta rendendo lo “shared parenting” (l’affido condiviso) l’unica modalità di affido possibile.

Chiedere l’affido esclusivo significa richiedere una limitazione dei contatti fra la prole e l’altro genitore; se un bravo genitore è quel genitore che incoraggia e favorisce i contatti con l’altra figura genitoriale, chiunque faccia richiesta dell’affido esclusivo non è un bravo genitore e di conseguenza perde ogni possibilità di ottenere l’affido esclusivo.

Alla luce della “friendly parent provision”, è la definizione stessa di affido esclusivo che lo rende impossibile da ottenere.

L’applicazione della “friendly parent provision” in Australia ha comportato una grossa difficoltà di gestione di tutti quei casi di separazione in cui uno dei genitori accusava l’altro di violenza domestica o abuso o negligenza.

Come risulta evidente anche dalle considerazioni dei Giudici italiani che leggiamo sui giornali, quel genitore che in sede di separazione presenta qualunque genere di accusa verso l’ex-partner è percepito come “unfriendly”, ovvero fortemente motivato a danneggiare il rapporto fra i figli e l’altro genitore e diventa automaticamente un genitore che danneggia la prole.

Di conseguenza, nel momento in cui un genitore volesse proteggersi dagli abusi del partner o manifestasse l’intenzione di proteggere i figli da abusi e/o negligenza e richiedesse al Tribunale di diventare l’unico genitore affidatario, diventerebbe proprio per questo un genitore “inadatto” a diventarlo.

Applicando la “friendly parent provision” non c’è di fatto alcun modo per ottenere l’affido esclusivo, anche quando questa possibilità è prevista dall’ordinamento e quando ci sono ottime ragioni per chiederlo.

L’effetto ottenuto in Australia dalla “friendly parent provision” è stato che il genitore vittima di violenza domestica ha smesso di produrre in sede di separazione le prove delle violenze fisiche e psicologiche subite, nella consapevolezza che non avrebbero sortito altro effetto se non il peggiorare la situazione (perché avrebbero comportato l’essere etichettato come “unfriendly” e quindi inadeguato), a detrimento della sicurezza dei bambini coinvolti in separazioni causate dagli abusi dell’altro genitore.

Per questa ragione, a soli 5 anni dalla riforma, gli emendamenti concernenti la “friendly parent provision” sono stati eliminati, mentre è stata inserita una definizione più articolata e complessa di “violenza domestica”:

the new definition of violence means behaviour that is physical violence, threatening or other behaviour that coerces or controls somebody or causes them to be afraid. It also includes socially and financially controlling behaviour and exposing a child to violence.

The changes go so far as to detail circumstances which may expose children to family violence, including hearing violent behavior, comforting family members following an assault, and cleaning up after property has been intentionally broken. Other additions include violence or threatened violence to family pets, unreasonable withholding of financial support and isolating the family member from their own family.

“La nuova definizione di “violenza” ricomprende, oltre alla violenza fisica, le minacce, o altri comportamenti coercitivi che mirano a controllare la vita dell’ex-partner o a spaventarlo e tutti quei comportamenti volti a controllare la vita sociale e finanziaria, nonché quei comportamenti che espongono il minore alla “violenza assistita”.

Vengono descritte dettagliatamente anche le circostanze che permettono di identificare la violenza assistita, come mettere il minore nella condizione di assistere a comportamenti violenti, di dover confortare il genitore aggredito o di dover ripulire dopo che oggetti di proprietà sono stati intenzionalmente distrutti, la violenza e le minacce contro animali domestici, il negare senza ragione il supporto economico o i tentativi di isolare l’ex-partner dai componenti della sua famiglia.”

In Australia, oggi, la buona volontà dimostrata nel favorire i contatti con l’altro genitore non è più nell’ordinamento come parametro atto a valutare le competenze genitoriali in caso di controversia per l’affido di un minore.

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