Ai sensi dell’art. 3 della citata legge: “Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso é determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”.

di Avv. Cinzia Paese Il decreto Cura Italia (D.L.18/2020 convertito in legge n. 27/2020 e successive integrazioni e modifiche) ha previsto che: 1) i datori di lavoro non possono avviare procedure di licenziamento collettivo dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto) sino al 17 agosto 2020 (5 mesi e non 60 come originariamente stabilito) ed ha, altresì, sospeso i procedimenti per licenziamento collettivo pendenti cioè quelli avviati in data successiva al 23 febbraio 2020.

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